Sez. 2, Sentenza n. 12128 del 11/11/1992 (Rv. 479462 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Telegramma - In genere | Provenienza dall'apparente mittente - Contestazione - Efficacia di scrittura privata - Onere probatorio del mittente.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Telegramma - In genere
Ai fini dell'efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome prevista dall'art. 2705 cod. civ., il legislatore, nell'intento di favorire la rapidità dell'incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in considerazione l'ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall'apparente mittente, con la conseguenza che solo in caso in cui ciò sia contestato il mittente medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle condizioni, poste dal citato art. 2705, mentre, ove nessuna contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, questo ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)