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Sez. 5, Sentenza n. 40913 del 28/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248511 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Momento consumativo - Primo uso del titolo - Nozione di uso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248511-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI

Il reato di falso materiale in titoli di credito si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso del titolo, ossia quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi (Fattispecie relativa a presentazione di falsi titoli di credito presso una banca per ottenere l'apertura di una linea di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)