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Sez. 5, Sentenza n. 5338 del 15/10/2014 Ud. (dep. 04/02/2015) Rv. 263030 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Reato di falsità in scrittura privata - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263030-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

Il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell'asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)