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Sez. 5, Sentenza n. 3925 del 04/12/2002 Ud. (dep. 27/01/2003) Rv. 224275 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI | Falso in cambiale - Momento consumativo - Primo uso del titolo - Nozione di uso - Fattispecie: presentazione per lo sconto.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224275-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI

Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)