diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 28/05/1977 (Rv. 385925 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - GENERICA DOMANDA DI RISARCIMENTO - INCLUSIONE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385925-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - GENERICA DOMANDA DI RISARCIMENTO - INCLUSIONE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella domanda generica di risarcimento del danno da fatto illecito, costituente reato, e compresa anche la richiesta di liquidazione dei danni non patrimoniali. Tale liquidazione, sfuggendo ad una precisa valutazione, non puo essere rimessa che al giudice del merito, che dovra proporzionarla alla gravita del reato e all'entita del patema d'animo sofferto dalla vittima: pertanto, quando il giudice del merito mostri di aver seguito i predetti criteri, ogni discussione sulla misura della liquidazione resta preclusa in Sede di legittimita. (Conf 227/75, mass n 373419; (Conf 126/75, mass n 373298; (Conf 3287/73, mass n 367151; (Conf 1652/71, mass n 352094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)