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Sez. 1, Sentenza n. 227 del 20/01/1975 (Rv. 373419 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI. *
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373419-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI. *

Il danno non patrimoniale, consistendo nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo della persona offesa in conseguenza dell'illecito subito, sfugge per il suo stesso contenuto ad una precisa valutazione, e quindi la sua Determinazione e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, il quale dovra proporzionarla alla gravita del reato ed all'entita del patema d'animo sofferto dal soggetto passivo. (Conf 2473/72, mass n 359945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)