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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5907 del 11/03/2011 (Rv. 617152 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Comodato - Termine finale desumibile dalla destinazione del bene - Ammissibilità - Limiti - Comodato immobiliare - Uso corrispondente alla generica destinazione - Conseguenze - Natura di comodato a tempo indeterminato e, perciò, precario - Revocabilità "ad nutum" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617152-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)

Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)