Sez. U, Sentenza n. 3168 del 09/02/2011 (Rv. 616064 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Contratto di comodato - Termine finale deducibile dall'uso - Configurabilità - Assenza di vincolo di destinazione - Conseguenze - Contratto a titolo precario - Recesso "ad nutum" da parte del proprietario - Ammissibilità.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)