Sez. U, Sentenza n. 5541 del 12/09/1983 (Rv. 430481 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DIRITTO DELL'IMPIEGATO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - PRESUPPOSTI - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DIRITTO DELL'IMPIEGATO A SEGUITO DELLA DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - PRESUPPOSTI - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora il collocamento a riposo di un dipendente pubblico avvenga non per raggiunti limiti d'età, ma a domanda, il perfezionarsi del procedimento di cessazione dal servizio, con l'emissione del relativo decreto e la sua registrazione da parte della Corte dei conti, configura il presupposto per l'insorgere dell'Obbligo dell'amministrazione datrice di lavoro di trasmettere all'ENPAS la documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità di buonuscita. Ne consegue che una responsabilità risarcitoria di detta amministrazione, per ritardi in tale trasmissione, è configurabile solo a partire dall'indicato perfezionarsi della cessazione dal servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)