Sez. 1, Sentenza n. 6569 del 22/07/1996 (Rv. 498668 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Onere di tempestiva formulazione - Momento costitutivo - Contabilità informe ed irricostruibile - Inidoneità - Contabilità provvisoria ma formalmente inserita nei registri - Idoneità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi od indennizzi, rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, insorge per effetto e dal momento della iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi evidenzianti, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico. Detto onere, pertanto, se non sussiste nel caso di contabilità informe ed irricostruibile, cioè non consacrata in quei registri ed inidonea a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute dalla stazione appaltante, va invece affermato nella diversa ipotesi di contabilità provvisoria ma formalmente inserita nei registri stessi, mentre le eventuali inesattezze, irregolarità, approssimazioni, od anche difformità dalla realtà di tale contabilità provvisoria restano irrilevanti, al fine in questione, nei limiti in cui non impediscano all'appaltatore medesimo l'immediato riscontro di quell'aggravio di spesa, secondo i criteri menzionati.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 63, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)