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Sez. 1, Sentenza n. 3525 del 24/03/2000 (Rv. 535033 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Onere di tempestiva iscrizione - Registro di contabilità - Requisiti di sostanza e di forma - Mancata istituzione - Iscrizione delle riserve in altri documenti contabili privi dei medesimi requisiti - Onere dell'appaltatore - Esclusione - Facoltà - Esistenza.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535033-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

Nell'appalto di opere pubbliche, registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (art. 52 R.D. 350/1895), per cui esso non può identificarsi con il "libretto delle misure", sul quale si annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (art. 42 R.D. 350/1895)nè con il "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del cit. R.D., in cui si registrano settimanalmente i progressi dei lavori. In realtà, il registro di contabilità è l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso solo è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l'appaltatore, che, in applicazione di regole di diligenza e buona fede, deve iscrivere immediatamente in esso i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori. Pertanto se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e quindi del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti del contratto; è evidente quindi che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente. In assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse", e in tal caso "le riserve e le domande.non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (art. 89 R.D. 350/1895), una volta che lo stesso sia stato istituito. Solo con l'istituzione del registro sorge il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 52, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)