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Sez. 2, Sentenza n. 4656 del 08/05/1998 (Rv. 515229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Fascicolo del grado precedente - Deposito - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

L'onere di presentazione del fascicolo di parte, fissato a pena d'improcedibilità dell'appello dall'art. 348 cod. proc. civ., si riferisce al fascicolo di secondo grado, contenente i documenti previsti dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., e non anche a quello del grado precedente, il cui omesso deposito può spiegare rilievo solo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di atti che siano ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima (in un caso di applicazione dell'art. 348 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)