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Sez. 3, Sentenza n. 6987 del 08/05/2003 (Rv. 562755 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO | Principio di immanenza nel processo dei documenti prodotti in primo grado - Sussistenza - Esclusione - Onere di attivazione dell'appellante - Sussistenza - Documenti prodotti in primo grado dalla parte vittoriosa - Appellato contumace - Onere dell'appellante di produrli - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562755-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO

In materia di prova documentale nel processo civile, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che risulti vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale e dovendo il giudice del gravame decidere la causa "juxta alligata et probata", procedendo al diretto esame del documenti valutati dal giudice di primo grado. Pertanto, qualora l'appellato sia rimasto contumace, grava sull'appellante l'onere di produrre i documenti già prodotti, o di ripristinare in appello, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, anche se su di essi si fondi la pronuncia di accoglimento, potendo avvalersi della facoltà, ex art. 76, disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, affinché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, sicché egli subisce la le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, qualora questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello, tenuto a decidere ai sensi dell'art. 115, cod. proc. civ., sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame, non ha quindi la possibilità di esaminare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)