Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 23/08/1990 (Rv. 469020 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL'ALTRO CONDUCENTE - PROVA LIBERATORIA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL'ALTRO CONDUCENTE - PROVA LIBERATORIA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di responsabilità da sinistri stradali con scontro di veicoli, ed al fine del superamento della presunzione di colpa, di cui all'art. 2054 secondo comma cod. civ., la prova liberatoria non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti casuali alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. (V 2834/88, massima n 458443; (V 6696/86, massima n 448842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)