Sez. 3, Sentenza n. 6696 del 14/11/1986 (Rv. 448842 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUFFICIENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUFFICIENZA.*
In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa di entrambi i conducenti stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. ha una funzione meramente sussidiaria ed opera solo nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Consegue che, una volta accertato che la collisione si è verificata per colpa di uno dei conducenti e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è liberato dalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 5240/84, mass n 436966; (Conf 2995/81, mass n 413541; (Conf 471/80, mass n 403851).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)