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Sez. L, Sentenza n. 1361 del 04/02/1993 (Rv. 480680 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere | Elemento della subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Prescrizioni impartite dal datore di lavoro con la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato - Insufficienza.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480680-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere

L'elemento della subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio (anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 877/1973) presuppone la preventiva prescrizione da parte dell' imprenditore di specifiche direttive circa l'esecuzione del lavoro, le sue caratteristiche o i suoi requisiti ed il successivo controllo del prodotto finito; tali prescrizioni possono essere inizialmente impartite una volta per tutte al prestatore (anche mediante la consegna di un modello da eseguire non solo nelle sue linee essenziali ma in tutti i minimi particolari, che devono corrispondere integralmente a quelli prestabiliti, così da escludere in pratica ogni margine di autonomia esecutiva della prestazione) e non possono quindi realizzarsi con la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2128, Legge 13/03/1958 num. 264, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)