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Sez. 3 - , Sentenza n. 5118 del 17/02/2023 (Rv. 667226 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Distribuzione dell'onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667226-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere

esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)