Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990 (Rv. 468857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ESAMINARE I DOCUMENTI PRODOTTI DALLA PARTE - SPECIFICA ISTANZA DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ESAMINARE I DOCUMENTI PRODOTTI DALLA PARTE - SPECIFICA ISTANZA DELLA PARTE - NECESSITÀ.*
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte - anche in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. - solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)