Sez. 1, Sentenza n. 8599 del 29/05/2003 (Rv. 563724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (vecchio testo) - Potere - dovere del giudice di esaminare i documenti prodotti dall'appellante - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il potere - dovere del giudice di appello di esaminare i documenti prodotti "ex" art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (vecchio testo) sussiste solo se la parte ne faccia specifica richiesta, esponendo gli scopi della esibizione in rapporto alle specifiche ragioni da essa poste a fondamento dell'impugnazione; in caso contrario, la controparte è nell'impossibilità di controdedurre e, conseguentemente, per lo stesso giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)