Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004 (Rv. 578378 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Potere - Dovere del giudice di esaminare i documenti prodotti dalla parte - Specifica istanza di parte - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)