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Sez. 1, Sentenza n. 1977 del 16/05/1977 (Rv. 385710 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - REVOCA IN APPELLO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA - MANCATA AUDIZIONE IN SECONDO GRADO DELLE PERSONE CUI ERA STATO AFFIDATO IL MINORE - CASSAZIONE CON RINVIO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385710-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - REVOCA IN APPELLO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA - MANCATA AUDIZIONE IN SECONDO GRADO DELLE PERSONE CUI ERA STATO AFFIDATO IL MINORE - CASSAZIONE CON RINVIO - OBBLIGATORIETA.*

La sentenza con la quale la Corte d'appello revochi la dichiarazione dello stato di adottabilita di un minore, riformando la sentenza impugnata che aveva rigettato l'opposizione della madre, deve essere cassata con rinvio per violazione dell'art 314'13 cod civ qualora risulti che i giudici di appello non hanno proceduto alla previa necessaria audizione delle persone che avevano ricevuto in affidamento il minore, come era stato comunicato nella fase dibattimentale dal curatore speciale dello stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 terdecies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)