Sez. L, Sentenza n. 5409 del 02/06/1999 (Rv. 526994 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione ex D.L. 384/1992 del diritto ad accedere al pensionamento di anzianità - Deroga ex art. 2, comma secondo, D.L. n. 199/1993 per i settori colpiti dall'abolizione delle frontiere doganali all'interno della Comunità europea - Proroga della sospensione, a favore di lavoratori licenziati successivamente al 1993, ex art. 4, comma diciannove, D.L., n. 510 del 1996 - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoratore licenziato nel 1995.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In materia di trattamento pensionistico di anzianità, la disposizione dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n. 199 del 1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 293 del 1993), sulla non applicazione ai lavoratori alle dipendenze delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali - sempreché, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992, fossero stati sospesi dal servizio entro il 1993 in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario - della sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992), e poi più volte prorogata, non può intendersi richiamata ed estesa di efficacia - tanto da potersi riferire a lavoratori licenziati negli anni successivi al 1993 (nella specie, nel 1995) - per effetto dell'art. 4, comma 19, del D.L. n. 510 del 1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, e preceduto da decreti legge non convertiti contenenti disposizioni analoghe), che è intervenuto quando ormai la materia dei pensionamenti di anzianità era stata oggetto di un'organica riforma, comportante la regola generale dello "slittamento" delle pensioni di anzianità a seconda dell'età dei pensionati, che avrebbe dovuto essere oggetto di una deroga espressa; del resto il citato art. 4, comma diciannove, ha ad oggetto un diverso tipo di trattamenti, in relazione a cui va interpretata la generica previsione della applicabilità, per quanto non diversamente disposto, degli articoli da 1 a 4 del D.L. n. 199/1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/1993 num. 199 art. 2 com. 2, Legge 09/08/1993 num. 293, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4 com. 19, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)