Sez. L, Sentenza n. 10493 del 09/08/2000 (Rv. 539366 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Dipendenti di imprese di spedizione doganale licenziati a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali all'interno della Comunità Europea - Indennità di mobilità ex D.L. n. 199 del 1993 - Ambito di applicazione - Lavoratori licenziati prima del 1993 - Inclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità di mobilità, prevista dall'art. 2, primo comma, decreto legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito in legge 9 agosto 1993 n. 293, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione doganale licenziati a causa dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controllo doganali nell'ambito del mercato interno della Comunità Europea, presuppone che il licenziamento sia stato intimato "entro il 1993", da intendersi come termine finale sintomatico del nesso causale fra la detta abolizione ed il licenziamento, e non anche come termine iniziale a partire dal quale soltanto possa assumere giuridico rilievo il licenziamento; il beneficio previdenziale, pertanto, è applicabile ai lavoratori licenziati prima di tale anno, salvo che la notevole distanza di tempo fra il recesso datoriale e l'abolizione delle frontiere, avvenuta nel gennaio 1993, non denunci l'assenza del detto nesso causale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1993 num. 199 art. 2 com. 1, Legge 09/08/1993 num. 293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)