Sez. L, Sentenza n. 11705 del 05/09/2000 (Rv. 539996 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali per effetto della contrazione dell'attività causata dalla abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali in ambito comunitario (avvenuta nel gennaio 1993) - Art. 2 D.L. n. 199 del 1993 (convertito nella legge n. 293 del 1993) - Indennità di mobilità prevista a favore dei suddetti lavoratori licenziati "entro il 1993" - Significato di tale riferimento temporale - Portata - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il diritto all'indennità di mobilità previsto dall'art. 2 del D.L. n. 199 del 1993, convertito nella legge n. 293 del 1993, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, licenziati "entro il 1993" a causa dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario va riconosciuto non soltanto a coloro il cui licenziamento sia avvenuto nel corso dell'anno 1993, ma anche a quei lavoratori cui il licenziamento sia stato intimato in epoca precedente, purché temporalmente contigua alla suddetta abolizione delle frontiere (avvenuta nel gennaio 1993), onde assicurare la sussistenza del nesso causale tra tale evento e l'atto di recesso datoriale. Va, infatti, osservato che la disposizione in argomento si limita a richiedere che sussista tale nesso, mentre né il suo tenore letterale né la finalità cui essa è ispirata (consistente nell'attribuzione di un beneficio previdenziale inteso a rimediare al danno arrecato a certi lavoratori dalla abolizione delle frontiere doganali e dalla conseguente perdita del posto di lavoro per effetto della contrazione dell'attività dell'impresa datrice di lavoro) portano a ritenere che, in aggiunta al termine finale del 31 dicembre 1993, ve ne sia uno iniziale a partire dal quale soltanto possa assumere giuridico rilievo il licenziamento.(Fattispecie relativa al licenziamento di una dipendente di una impresa di spedizione doganale efficace dal 23 dicembre 1992)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1993 num. 199 art. 2, Legge 09/08/1993 num. 293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)