Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 04/04/1981 (Rv. 412599 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - INDICAZIONE DEL NUMERO CATASTALE E DELLE MAPPE CENSUARIE - NECESSITA - CONDIZIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - INDICAZIONE DEL NUMERO CATASTALE E DELLE MAPPE CENSUARIE - NECESSITA - CONDIZIONE.*
Ai fini della trascrizione del bene compravenduto l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie e richiesta soltanto quando tali dati esistono, e pertanto risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto. (V 3692/77, mass n 387344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)