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Sez. 5 - , Sentenza n. 10310 del 15/02/2021 Ud. (dep. 17/03/2021) Rv. 280848 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Consumazione in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 - Computo della prescrizione - Modifiche apportate dall’art. 5 del d.lgs. n. 129 del 2017 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280848-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

In tema di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, per i reati consumati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005 n. 262, ai fini del computo della prescrizione non assumono rilevanza le modifiche "in melius" apportate al regime sanzionatorio dal d.lgs. 3 agosto 2017 n. 129, incidenti sulla sola pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39 com. 1, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/08/2017 num. 129 art. 5 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)