Sez. 3, Sentenza n. 608 del 17/01/2003 (Rv. 559802 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno da illecito extracontrattuale - Liquidazione - Danno emergente - Svalutazione monetaria - Liquidazione di importo rivalutato alla data della sentenza - Ammissibilità - Ulteriore danno da ritardata disponibilità della somma - Lucro cessante - Prova - Mezzi presuntivi - Ammissibilità - Criterio degli interessi - Ammissibilità - Decorrenza - Sull'incremento nominale di essa nei singoli momenti - Liquidazione di somma comprensiva del danno emergente e del lucro cessante - Ammissibilità - Distinzione tra le differenti voci - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente) ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale; la dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo. Se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto. Il giudice del merito può, inoltre, inglobare in un'unica voce i differenti elementi della liquidazione, ma, in tal caso, è tenuto ad esplicitare che la somma liquidata è comprensiva del danno da lucro cessante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)