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Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 29/06/1985 (Rv. 441470 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLE NORME GIURIDICHE - DEDUZIONE FORMULATA AL FINE DI ESCLUDERE LA CONFIGURABILITÀ E LA RILEVANZA DI UN ERRORE VIZIO DELLA VOLONTÀ - INAMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONI DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA RICONOSCIBILITÀ DELL'ERRORE O CIRCA LA EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ERRORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441470-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLE NORME GIURIDICHE - DEDUZIONE FORMULATA AL FINE DI ESCLUDERE LA CONFIGURABILITÀ E LA RILEVANZA DI UN ERRORE VIZIO DELLA VOLONTÀ - INAMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONI DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA RICONOSCIBILITÀ DELL'ERRORE O CIRCA LA EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ERRORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche (ignorantia legis non excusat) non può essere invocata per escludere la configurabilità e la Rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dalla ignoranza o dall'inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale - atteso che l'ordinamento vigente non esige più l'ulteriore requisito della scusabilità - deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto. La valutazione del giudice del merito circa la riconoscibilità dell'errore - secondo il criterio della comune diligenza - da parte dell'altro contraente, o circa l'effettiva conoscenza (che assorbe e supera la mera riconoscibilità) dello errore stesso da parte del medesimo soggetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 2844/82, mass n 420726; (V 180/81, mass n 410584; (V 4240/78, mass n 393881; (V 1706/77, mass n 385420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)