Sez. L, Sentenza n. 10299 del 22/11/1996 (Rv. 500715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti del lavoratore estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie -.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata, e perciò estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa, possono costituire giusta causa di recesso solo nell'ipotesi in cui siano di gravità tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto in relazione all'ampio margine di fiducia richiesto dalla prestazione lavorativa. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato illegittimo, per mancanza di giusta causa, il licenziamento di un dipendente di banca, inquadrato come commesso, motivato col fatto che nei suoi confronti era stato elevato protesto relativamente ad effetti cambiari per un ammontare complessivo di trenta milioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)