Sez. L, Sentenza n. 6180 del 23/05/1992 (Rv. 477341 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Per giustificato motivo soggettivo - Accertamento - Comportamenti del lavoratore estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa - Influenza - Esclusione - Limiti - fattispecie relativa ad esposizione debitoria nei confronti di terzi del dipendente di un istituto bancario.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento (o giustificato motivo soggettivo), possono tuttavia assumere rilievo agli stessi fini, allorché per la loro gravità siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore. (Nella specie, la sentenza dei giudici del merito, cassata dalla S.C., aveva escluso la possibilità di valutare ai fini della giustificazione del licenziamento la rilevante esposizione debitoria nei confronti dei terzi del dipendente di un istituto bancario, in violazione di una direttiva del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)