Sez. U, Ordinanza n. 19252 del 09/09/2010 (Rv. 614417 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Indennità di fine rapporto per periodo di servizio non di ruolo - Controversia relativa promossa da ex dipendente provinciale cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
In tema di riparto di giurisdizione in materia di impiego pubblico, posto che, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il necessario presupposto di ogni collegamento con la giurisdizione ordinaria della lite, che abbia ad oggetto obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., è la sussistenza di un segmento di detto rapporto collocabile dopo il 30 giugno 1998, la controversia instaurata contro una provincia da un suo ex dipendente, cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998, il quale pretenda, ai sensi dell'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 e dell'art. 7 del d.lgs. 5 febbraio 1948 n. 61, la condanna di detto ente alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto relativa al periodo di servizio non di ruolo prestato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concernendo un trattamento di fine rapporto posto a carico dell'ente pubblico già datore di lavoro, che, a differenza dell'indennità premio di servizio, ha natura prevalentemente retributiva, anche se svolge una funzione latamente previdenziale.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1948 num. 61 art. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)