Sez. U, Ordinanza n. 5764 del 12/04/2012 (Rv. 621834 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Individuazione della giurisdizione in base al discrimine temporale di cui all'art. 69, settimo comma, legge n. 165 del 2001 - Determinazione - Criteri - Rapporto di lavoro cessato anteriormente al 30 giugno 1998 - Controversia relativa alle obbligazioni nascenti da detto rapporto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Momento di accertamento dell'eziologia lavorativa delle patologie o del loro aggravamento - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in giudizio sulla cui giuridica rilevanza si discuta. Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dell'azione risarcitoria, conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica e basata sulla responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, relativa a rapporto di impiego cessato prima del 30 giugno 1998, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che l'eziologia lavorativa delle riscontrate patologie sia stata accertata solo in un momento successivo, né che l'aggravamento delle stesse si sia verificato dopo la data di cessazione del medesimo rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)