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Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 14/02/1997 (Rv. 502448 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Accoglimento della revocatoria - Obbligo di restituzione di quanto ricevuto - Eventuale impossibilità di restituzione del bene ricevuto - Conseguente obbligo di corrispondere l'equivalente pecuniario - Natura del debito - Di valore - Svalutazione monetaria - Rilevanza - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502448-01

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Poiché l'obbligo di restituzione conseguente all'accoglimento della revocatoria fallimentare comporta la riconsegna del bene nelle condizioni in cui si trovava all'atto della cessione, ove ciò non sia possibile, "l'accipiens" è tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario del valore del bene al momento dell'atto, adeguato alla stregua del deprezzamento della moneta fino alla decisione. Trattasi, infatti di tipico debito di valore, sorgendo la relativa obbligazione da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)