Sez. L, Sentenza n. 3871 del 05/07/1979 (Rv. 400334 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - FACOLTATIVITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - FACOLTATIVITA.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina di un consulente tecnico in appello e sempre facoltativa, ancorche il gravame investa una decisione fondata su accertamenti tecnici tanto nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro ai sensi dell'art 441 cod proc civ (nuovo testo), quanto nei procedimenti relativi a controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie ai sensi dell'art 442 (nuovo testo) cod proc civ, il quale, rinviando, senza alcuna esclusione, alle Disposizioni dettate per le controversie di lavoro, recepisce anche la norma di cui al gia citato art 441. (Conf 2098/76, mass n 380920; (Conf 1437/76, mass n 380153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)