Sez. 2, Sentenza n. 677 del 14/02/1977 (Rv. 384251 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art 1495 cod civ, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non giĆ alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio, e ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in guisa da riverberarsi sull'entita del vizio denunciato, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta. (V 336/72, mass n 356212; (V 2354/71, mass n 353284; (Conf 676/77; (Conf 3656/74, mass n 372173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)