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Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 14/05/1990 (Rv. 467129 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - VIZI OCCULTI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA SCOPERTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467129-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - VIZI OCCULTI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA SCOPERTA - CONDIZIONI.*

Ai fini della decorrenza del termine di otto giorni per la denunzia dei vizi occulti della cosa, deve ritenersi che si ha "scoperta" dei vizi allorquando il compratore abbia acquistato la certezza obiettiva e completa dei vizi medesimi. (V 4439/78, mass n 394099; (V 4633/77, mass n 388241; (V 677/77, mass n 384251; (V 676/77, mass n 384250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)