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Sez. 2, Sentenza n. 7439 del 11/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178734 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE DETERMINATO DA ALTRUI INGANNO - FALSITÀ IDEOLOGICA DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178734-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE PER ERRORE DETERMINATO DA ALTRUI INGANNO - FALSITÀ IDEOLOGICA DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZA.*

Ricorre l'ipotesi di reato prevista dall'art. 483 cod. pen. soltanto nel caso in cui la falsa attestazione riguardi fatti che il pubblico ufficiale si limiti a riportare nell'atto pubblico, mentre ricorrono gli estremi del reato previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. allorché tali fatti sono integrati dal contenuto dell'atto formato dal pubblico ufficiale perché in tal caso l'attestazione deve considerarsi propria di quest'ultimo, quantunque formulata sulla base delle dichiarazioni rese dal privato. (fattispecie relativa a falsa attestazione rilevante ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali dei giovani disoccupati). (Conf mass n 176321; (Conf mass n 173407).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)