Sez. L, Sentenza n. 5961 del 21/11/1984 (Rv. 437627 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MOMENTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MOMENTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi (ed assimilati) disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, la Costituzione del rapporto di lavoro consegue non all'avviamento disposto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ma alla conclusione del contratto fra lavoratore avviato ed imprenditore tenuto all'assunzione, sempre che, nel corso della fase amministrativa conseguente all'avviamento, non resti accertata, da parte dell'ispettorato del lavoro, l'inesistenza di un Obbligo di assunzione del datore di lavoro, in relazione sia alla quota di personale invalido già assunto sia al parziale esonero consentitogli. (V 5394/83, mass n 430309; (V 3910/83, mass n 428835; (V 497/79, mass n 396614).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)