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Sez. L, Sentenza n. 497 del 22/01/1979 (Rv. 396614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE CONSEGUENTE ALLO AVVIAMENTO AL LAVORO DA PARTE DEGLI UFFICI DEL LAVORO - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA CON LA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART 2932 COD CIV - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE CONSEGUENTE ALLO AVVIAMENTO AL LAVORO DA PARTE DEGLI UFFICI DEL LAVORO - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA CON LA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART 2932 COD CIV - AMMISSIBILITA.*

Dal complesso delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968 n 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pa e le aziende private, deriva, con il correlativo diritto del lavoratore, un Obbligo di assunzione per il datore di lavoro, a seguito di avviamento al lavoro da parte degli uffici del lavoro, alla cui inosservanza puo conseguire per l'adempimento in Forma specifica la sentenza costitutiva a norma dell'art 2932 cod civ, poiche questa norma, prospettando l'ipotesi della renitenza di un obbligato alla conclusione di un contratto, non distingue fra Obbligo di derivazione contrattuale o legale, e giacche e la stessa legge del 1968 che considera l'obbligazione del datore di lavoro suscettibile di esecuzione con la pronuncia giudiziale. (V 3323/76, mass n 382115; (V 2372/69, mass n 341821).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)