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Sez. L, Sentenza n. 4207 del 24/06/1986 (Rv. 446984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGHI LEGALI DEL DATORE DI LAVORO - PORTATA - COSTITUZIONE AUTORITARIA DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGHI LEGALI DEL DATORE DI LAVORO - PORTATA - COSTITUZIONE AUTORITARIA DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 è strutturato in modo da dare luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi a lui indicati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e non già alla Costituzione autoritativa dei relativi rapporti, lasciando all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti, quali la qualifica e le mansioni dei lavoratori, con la conseguenza che, se da un lato l'imprenditore non può legittimamente rifiutare l'assunzione dovuta - ove si eccettuino i casi di Mancanza di una sua richiesta, di avviamento di persona appartenente alla categoria operaia anziché a quella impiegatizia espressamente indicata nella richiesta stessa, nonché di avviamento di chi si trovi già nella condizione di pensionato, - dall'altro lato l'anzidetta insufficiente specificazione del contenuto dell'accordo da stipulare determina l'impossibilità di ricorso dell'art. 2932 cod. civ., sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, in caso di inadempimento dell'Obbligo di assunzione, che determina esclusivamente la responsabilità del datore di lavoro per il risarcimento del danno. (V 1601/85, mass n 439591; (V 1138/85, mass n 439270; (V 525/85, mass n 438725; (V 2/85, mass n 438908; (V 5961/84, mass n 437627; (V 3415/84, mass n 435432; (V 5603/82, mass n 423357; (V 1369/81, mass n 411994; (V 3425/80, mass n 407253; (V 1322/79, mass n 397590; (Conf 5394/83, mass n 430309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)