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Sez. 1, Sentenza n. 391 del 19/01/1979 (Rv. 396490 - 01)

CONTABILITA PUBBLICA - LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITA GENERALE - CREDITI DELLA PA - GARANZIE - FERMO AMMINISTRATIVO DI UN DEBITO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE - ISTANZA DI REVOCA DEL PRIVATO - RIGETTO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO - DIRITTO DEL PRIVATO AGLI INTERESSI MORATORI SULLA PARTE ECCEDENTE IL CREDITO GARANTITO - DECORRENZA - PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396490-01

CONTABILITA PUBBLICA - LEGGE E REGOLAMENTO DI CONTABILITA GENERALE - CREDITI DELLA PA - GARANZIE - FERMO AMMINISTRATIVO DI UN DEBITO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE - ISTANZA DI REVOCA DEL PRIVATO - RIGETTO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO - DIRITTO DEL PRIVATO AGLI INTERESSI MORATORI SULLA PARTE ECCEDENTE IL CREDITO GARANTITO - DECORRENZA - PRESCRIZIONE.*

Qualora un debito dell'amministrazione dello stato venga assoggettato per intero a fermo amministrativo, ai sensi dell'art 69 della legge sulla contabilita generale dello stato (RD 18 novembre 1923 n 2440), a garanzia di un credito dell'amministrazione medesima, il privato creditore, il quale, vista respinta la propria istanza di revoca del fermo, abbia poi ottenuto dal consiglio di stato pronuncia definitiva di annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, per la parte eccedente il credito garantito, ha diritto di conseguire, su tale parte, gli interessi moratori con decorso dalla data della richiesta di revoca del fermo, in quanto l'effetto retroattivo della pronuncia del consiglio di stato implica che, da detta data, la posizione di esso creditore, degradata dal provvedimento di fermo, riassume consistenza di diritto soggettivo. In ordine a tali interessi il termine di prescrizione decorre dal giorno della indicata pronuncia di annullamento, la quale segna il momento in cui quel diritto sorge e puo essere fatto valere, avendo riacquistato la qualificazione di diritto soggettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)