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Sez. U, Sentenza n. 7414 del 29/07/1998 (Rv. 517574 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | "Fermo amministrativo" (art. 69 R.D. n. 2440 del 1923) - Ambito di applicazione - Soggetti beneficiari - Amministrazioni dello Stato - Enti diversi - Esclusione - Conseguenze in tema di competenza giurisdizionale - Fattispecie relativa alla Regione Valle d'Aosta.
Stato
decisa il 1998-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517574-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

L'istituto del "fermo amministrativo" di cui all'art. 69, comma 6, R.D. n. 2440 del 1923 (in forza del quale un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni può richiedere ed ottenere la sospensione del pagamento in attesa del provvedimento definitivo) non può ritenersi legittimamente utilizzabile anche da parte delle Regioni, a garanzia dei propri crediti, in mancanza di una espressa ed inequivoca disposizione normativa (disposizione che, introducendo nell'ordinamento contabile regionale istituti di contenuto analogo o identico a quello di cui al citato art. 69 R.D. 2440/23, porrebbe, peraltro, ineludibili questioni di legittimità costituzionale), con la conseguenza che le eventuali disposizioni di leggi regionali (nella specie, l'art. 90 della L.R. V. d'Aosta n. 90 del 1989), che stabiliscano, per quanto attinente alla materia della contabilità' regionale non espressamente disciplinata, l'applicabilità "delle norme di cui alla legge n. 335 del 1976 e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato", non possono legittimamente interpretarsi nel senso dell'inserimento del rimedio del "fermo amministrativo" nell'ordinamento contabile dell' Ente territoriale (privo, pertanto, del potere di adozione delle misure cautelari di cui all'istituto "de quo"), così che gli eventuali provvedimenti dispositivi di tale rimedio, risultando deliberati, da parte dell'organo regionale, in totale carenza di potere (con conseguente, assoluta inidoneità a cagionare qualsivoglia effetto di affievolimento delle posizioni di diritto soggettivo vantate dal titolare del credito fermato) rientrano, "quoad iurisdictionis", nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non del giudice amministrativo. (Cfr. Corte cost. n. 67/72)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 35, Legge Reg. Valle d'Aosta 29/12/1989 num. 90 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)