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Sez. 3, Sentenza n. 47488 del 24/09/2018 Ud. (dep. 18/10/2018) Rv. 274967 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Procedibilità d'ufficio - Presupposti - Reato commesso ai danni di vittima maggiorenne - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274967-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di violenza sessuale, l'art. 609-septies, comma quarto, n. 2 cod. pen., ai fini della disciplina delle condizioni di procedibilità, con l'uso della disgiuntiva "ovvero" distingue l'ipotesi in cui il reato è commesso "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore", che non necessita di querela anche nel caso in cui la vittima sia maggiorenne, da quella in cui il reato è posto in essere da persona alla quale il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia o sia convivente con la vittima, che è procedibile d'ufficio soltanto se la vittima sia minore. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione che aveva ravvisato la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza sessuale, commesso dall'imputato nei confronti della figlia del precedente matrimonio della moglie, per l'esistenza di una relazione parafamiliare tra patrigno e figliastra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)