Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 02/02/2025 (Rv. 673912-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Fallimento - Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l.fall. - Affidamento in prova - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di esdebitazione fallimentare, l'art. 142, comma 1, n. 6, l.fall., laddove consente che essa operi nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, purché sia intervenuta la riabilitazione, non è suscettibile di interpretazione estensiva, così da non potersi ritenere equipollente alla riabilitazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.
Legge Falliment. art. 142 com. 1 lett. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)