Sez. 1, Sentenza n. 18520 del 07/07/2025 (Rv. 674913-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. - Estinzione del reato - Equiparabilità alla riabilitazione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 lett. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)