Sez. 1, Sentenza n. 19949 del 17/07/2025 (Rv. 675240-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Provvedimento di riabilitazione del fallito – Necessità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Sorveglianza - Sussistenza - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di
esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.
Legge Falliment. art. 142 com. 1 lett. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Cod. Pen. art. 178 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)