Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.
Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)