Sez. 1 - , Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021 (Rv. 660382 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)