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Sez. 1 - , Ordinanza n. 38719 del 06/12/2021 (Rv. 663115 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Procedimenti “de potestate” - Nomina curatore speciale - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento - Rilevabilità d’ufficio - Conflitto di interessi presunto - Minore quale parte anche in senso formale - Differenza con i procedimenti in cui il minore è parte solo in senso sostanziale.
Stato
decisa il 2021-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663115-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 37, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 37 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)