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Sez. 1, Sentenza n. 481 del 16/02/1966 (Rv. 320954 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA O REALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320954-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - NOZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA O REALE - DIFFERENZE.*

Il potere dovere del giudice di dare il nomen juris al rapporto controverso trova un limite nel divieto della ultrapetizione, non e pertanto consentito accertare la esistenza di una interposizione reale di persona laddove sia stata dalla parte dedotta una interposizione fittizia. Nella interposizione fittizia, invero, si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio -trasferimento della proprieta- si producono a favore dell'interponente. Nella interposizione reale, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'Obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasmettere i diritti in tal modo acquistati all'interponente. Le ipotesi di interposizione fittizia e di interposizione reale si fondano, pertanto, su situazioni di fatto profondamente diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)